Statuto.

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Alfa Victor
Associazione di Protezione Civile

Iscrizione Albo Nazionale della Protezione Civile prot. n. 82552
Iscrizione Albo Volontariato Organizzato n. 285 Regione Toscana

STATUTO


Art. 1 - Denominazione
L'associazione è denominata "Alfa Victor"

Art. 2 - Oggetto Sociale
L'associazione costituita da volontari ha lo scopo di svolgere:
* Attività di soccorso e assistenza nei confronti di tutti i cittadini;
* Attività di prevenzione, avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi;
* Attività di studio mediante ricerca applicata nei settori della sismologia, delle telecomunicazioni, della meteorologia e del microclima ai fini di mutuo soccorso e pubblica utilità
* Attività di ricerca e analisi climatiche ed ambientali estese a situazioni accidentali d'inquinamento dell'aria e dell'acqua, agli incendi boschivi ed all'inquinamento ambientale in tutte le sue forme;
* Studio delle problematiche legislative connesse alle attività di volontariato in ogni suo campo ed espressione;
L'associazione è apolitica, apartitica e la sua attività non economica è gestita senza scopo di lucro.
L'associazione è ispirata a principi di cooperazione e amicizia tra gli associati e potrà promuovere attività culturali e ricreative in tal senso.
Solo per fini organizzativi all'interno dell'associazione potranno essere costituite delle

"SEZIONI"
Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa, legale e giuridica sono amministrate e gestite dagli Organi Statutari dell'Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo la costituzione o la soppressione delle Sezioni.
Il Consiglio Direttivo nominerà i responsabili delle Sezioni, che avranno autonomia d'operatività nei limiti e per la durata stabiliti dal Consiglio Direttivo stesso.
Vengono fin ora costituite le seguenti Sezioni:


Sezione EMERGENZA RADIO
Che in prevalenza si occupa: avvistamento incendi, sicurezza stradale, sicurezza cave o miniere, servizi di sorveglianza, servizi di sicurezza durante manifestazioni sportive o spettacoli pubblici;

Sezione RICERCA PERSONE DISPERSE
Che in collaborazione con le Forze dell'Ordine partecipa alla ricerca e al soccorso di persone disperse per cause accidentali o per calamità naturali;

Sezione SISMOLOGIA
Che si occupa dello studio delle problematiche sismiche in particolare riferite alla prevenzione e all'incolumità delle persone;

Sezione AMBIENTE
Che si occupa dello studio delle problematiche legate alla protezione dell'ambiente in particolare riferite alla prevenzione ed al monitoraggio dell'ambiente stesso al fine di prevenire e/o limitare i danni derivanti da eventi accidentali e/o dolosi(ivi compresi gli incendi boschivi) intervenendo attivamente nella limitazione del danno.

Sezione ELICOTTERISTI
Che si occupa dello studio delle problematiche legate al volo in elicottero al fine di monitoraggio, ricerca e trasporto in situazioni di emergenza, in supporto all'attività delle altre sezioni.

Art. 3 - Sede
L'associazione ha sede in CARRARA (MS), Viale XX Settembre n.° 46. Potranno essere costituite sedi secondarie su tutto il Territorio Nazionale.

Art. 4 - Soci
Gli associati sono identificati in quattro categorie:
1. Soci Simpatizzanti;
2. Soci Ordinari;
3. Soci Fondatori;
4. Soci Onorari.
Sono Soci Simpatizzanti tutti coloro che sono accolti come tali dal Consiglio Direttivo. Possono essere Soci Simpatizzanti anche i minorenni previa autorizzazione dei genitori o di chi fa le veci. I Soci Simpatizzanti possono partecipare alle assemblee con diritto d'intervento ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che sono accolti come tali dal Consiglio Direttivo. Possono essere Soci Ordinari anche i minorenni previa autorizzazione dei genitori o di chi fa le veci. I Soci Ordinari possono partecipare alle assemblee con diritto di voto se maggiorenni. I Soci Ordinari per poter ricoprire cariche sociali, devono possedere i seguenti requisiti:
1. Essere maggiorenni;
2. Essere Soci Ordinari con almeno tre anni effettivi, da computarsi dalla data d'accettazione riportata sul Libro Soci.
Sono Soci Fondatori coloro che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione "Alfa Victor " come risulta dall'atto costitutivo del 01/08/1988 registrato a Carrara il 02/05/1990 al numero 00615 atti III. I Soci Fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari.
Sono Soci Onorari coloro che per i loro meriti morali e civili abbiano meritato tale riconoscimento da parte del Consiglio Direttivo che attribuisce tale qualifica.
La carica del Socio Onorario è solo una qualifica di merito quindi è svincolata da ogni attività o impegno di circolo e la tessera è concessa gratuitamente.
Il Socio Onorario dietro incarico del Consiglio Direttivo può rappresentare l'Associazione.
Gli associati non in regola con il versamento delle quote d'iscrizione annuali non hanno diritto di partecipare alle assemblee e frequentare i locali dell'associazione.
L'associato può recedere dall'associazione mediante dichiarazione di recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, con effetto dallo scadere dell'anno in corso.
La qualità d'associato si perde per decesso, dimissioni, morosità e indegnità; la morosità sarà dichiarata dal Consiglio Direttivo, l'indegnità sarà sancita dal Collegio dei Probiviri.
La qualifica d'associato decade quando vengono meno le condizioni che ne hanno determinato la nomina. Tale decisione sarà presa dal Consiglio Direttivo e approvata dai Probiviri.
In casi particolari il Consiglio Direttivo può decedere di non rendere note all'Assemblea le motivazioni di provvedimenti nei confronti d'associati, pur restando l'obbligo di redigere regolare verbale.
Gli associati che siano recessi o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere i contributi versati nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Tutti gli associati sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Statuto.

Art. 5 - Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione sarà costituito dalle quote annuali d'iscrizione versate dagli associati, da eventuali donazioni, lasciti o da proventi come consentito per Legge.

Art. 6 - Assemblee
Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. Gli associati sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, oppure mediante affissione all'Albo dell'associazione dell'avviso di convocazione contenete l'Ordine del Giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. L'assemblea può altresì essere convocata per domanda firmata da almeno un decimo degli associati a norma dell'Art. 20 del Codice Civile. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede. L'assemblea Ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti e su tutto quant'altro a lei demandato per Legge o per Statuto. Con la medesima forma dell'assemblea Ordinaria, è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, l'Assemblea Straordinaria, la quale delibera sulle modificazioni dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente in prima convocazione a maggioranza dei voti con l'intervento di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione delibererà a maggioranza assoluta dei voti qualunque sia il numero dei presenti. Nelle deliberazioni d'approvazione del bilancio ed in quelle che riguardino le loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'Assemblea Straordinaria delibererà, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati se trattasi di delibere relative allo scioglimento dell'associazione, mentre se trattasi di delibere relative a modifiche dello Statuto occorrerà la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio tranne nei casi d'approvazione di bilanci e di deliberazioni in merito a responsabilità di un Consigliere. Ciascun associato con il diritto di voto non può portare più di una delega che deve essere conferita per iscritto. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo, l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e se lo ritiene opportuno due Scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di costatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto d'intervento all'assemblea. Delle riunioni d'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori. A giudizio del Consiglio Direttivo, salvo posizione da parte di un decimo degli associati, le deliberazioni oggetto delle assemblee ordinarie e straordinarie, possono essere assunte anche mediante voto trasmesso per lettera. A tale scopo il Consiglio Direttivo provvederà a trasmettere a chi lo richieda l'Ordine del Giorno con la richiesta di voto positivo o negativo. Ciascun associato potrà manifestare il suo voto mediante l'apposizione di una croce nell'apposita casella inoltrando alla Sede Sociale, a mezzo raccomandata a mano o postale, la propria scheda di votazione. Il Consiglio Direttivo comunicherà, mediante avviso affisso all'albo, presso la Sede, il giorno per lo scrutinio che avverrà pubblicamente.

Art. 7 - Amministrazione
L'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione è demandata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri, all'interno dei quali sono eletti:
* Un Presidente;
* Un Vice Presidente;
* Un Consigliere Tesoriere;
* Due Consiglieri Semplici.

I Membri del Consiglio Direttivo sono responsabili verso l'associazione secondo le norme sul mandato nei limiti disposti dall'Art. 18 del Codice Civile. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche in altri circoli o associazioni aventi attività analoghe o similari. Il consiglio Direttivo può conferire procura per l'espletamento degli atti deliberati solo a componenti del Consiglio stesso ad eccezione del Socio Onorario. Spetta al Consiglio Direttivo nominare un Segretario Generale con funzioni varie demandate dal Consiglio. E' di competenza del Segretario Generale controllare periodicamente la casella postale, la cassetta della posta fuori della sede e provvedere a distribuire la posta a chi di competenza. Egli dovrà altresì provvedere a controllare lo stato della biblioteca, dei mezzi e di tutte le attrezzature dell'associazione, svolgere le funzioni di segreteria e tutti gli incarichi di volta in volta demandati dal Direttivo, dai Probiviri e dall'Assemblea stessa. Il Presidente nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed alle quote sociali. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ciascun membro a diritto ad un voto, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente. Il Consigliere che non partecipa a tre riunioni nell'arco di tempo di un anno si ritiene, a tutti gli effetti, decaduto dalla carica. I Consiglieri rimangono in carica per tre anni consecutivi. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede immediatamente a convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo Consigliere che rimarrà in carica fino alla data del mandato del predecessore. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene per posta da inviarsi a cura del segretario almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione. La convocazione dovrà essere corredata da dettagliato Ordine del Giorno. Nei casi d'urgenza la convocazione del Consiglio Direttivo può avvenire a mezzo telefono, o qualsiasi altro mezzo, in tal caso l'Ordine del giorno, oltre ad essere comunicato a voce, sarà letto dal Presidente all'inizio della riunione.

Art. 8 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri ed è nominato dall'assemblea ordinaria degli associati. Il Collegio vigila sulla gestione dell'associazione. I componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, visionare i libri sociali e redigono almeno semestralmente un verbale sui controlli effettuati. Le cariche contemporanee di Consigliere, Revisore, Proboviro sono reciprocamente incompatibili. Il Collegio nomina al suo interno, un Presidente al quale spetta il compito di convocare almeno semestralmente il Collegio e presiedere le riunioni dello stesso. I Revisori dei Conti redigono annualmente una relazione che accompagna il bilancio per l'approvazione dello stesso da parte dell'assemblea ordinaria. I Revisori dei Conti rimangono in carica tre anni e nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio.

Art. 9 - Collegio dei Probiviri
Per ogni eventuale controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra questi e l'associazione od il Consiglio Direttivo, in dipendenza del presente Statuto, la soluzione deve essere demandata unicamente al Collegio dei Probiviri, nominato come in appresso, che deciderà quale amichevole compositore, con dispensa da ogni formalità. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, eletti dall'assemblea per durata di un triennio, nessun compenso è a loro dovuto.

Art. 10 - Varie
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e Leggi Speciali riguardanti la materia e nel Regolamento Interno redatto dal Consiglio Direttivo. Addivenendosi a scioglimento dell'associazione il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre associazioni o enti non commerciali non aventi finalità di lucro.

 
 
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