Statuto.
Alfa Victor
Associazione di Protezione Civile
Iscrizione Albo Nazionale della Protezione Civile prot. n.
82552
Iscrizione Albo Volontariato Organizzato n. 285 Regione
Toscana
STATUTO
Art. 1 - Denominazione
L'associazione è denominata "Alfa Victor"
Art. 2 - Oggetto Sociale
L'associazione costituita da volontari ha lo scopo di
svolgere:
* Attività di soccorso e assistenza nei confronti di tutti i
cittadini;
* Attività di prevenzione, avvistamento e spegnimento degli
incendi boschivi;
* Attività di studio mediante ricerca applicata nei settori
della sismologia, delle telecomunicazioni, della
meteorologia e del microclima ai fini di mutuo soccorso e
pubblica utilità
* Attività di ricerca e analisi climatiche ed ambientali
estese a situazioni accidentali d'inquinamento dell'aria e
dell'acqua, agli incendi boschivi ed all'inquinamento
ambientale in tutte le sue forme;
* Studio delle problematiche legislative connesse alle
attività di volontariato in ogni suo campo ed espressione;
L'associazione è apolitica, apartitica e la sua attività non
economica è gestita senza scopo di lucro.
L'associazione è ispirata a principi di cooperazione e
amicizia tra gli associati e potrà promuovere attività
culturali e ricreative in tal senso.
Solo per fini organizzativi all'interno dell'associazione
potranno essere costituite delle
"SEZIONI"
Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa, legale e
giuridica sono amministrate e gestite dagli Organi Statutari
dell'Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo la costituzione o la
soppressione delle Sezioni.
Il Consiglio Direttivo nominerà i responsabili delle
Sezioni, che avranno autonomia d'operatività nei limiti e
per la durata stabiliti dal Consiglio Direttivo stesso.
Vengono fin ora costituite le seguenti Sezioni:
Sezione EMERGENZA RADIO
Che in prevalenza si occupa: avvistamento incendi, sicurezza
stradale, sicurezza cave o miniere, servizi di sorveglianza,
servizi di sicurezza durante manifestazioni sportive o
spettacoli pubblici;
Sezione RICERCA PERSONE DISPERSE
Che in collaborazione con le Forze dell'Ordine partecipa
alla ricerca e al soccorso di persone disperse per cause
accidentali o per calamità naturali;
Sezione SISMOLOGIA
Che si occupa dello studio delle problematiche sismiche in
particolare riferite alla prevenzione e all'incolumità delle
persone;
Sezione AMBIENTE
Che si occupa dello studio delle problematiche legate alla
protezione dell'ambiente in particolare riferite alla
prevenzione ed al monitoraggio dell'ambiente stesso al fine
di prevenire e/o limitare i danni derivanti da eventi
accidentali e/o dolosi(ivi compresi gli incendi boschivi)
intervenendo attivamente nella limitazione del danno.
Sezione ELICOTTERISTI
Che si occupa dello studio delle problematiche legate al
volo in elicottero al fine di monitoraggio, ricerca e
trasporto in situazioni di emergenza, in supporto
all'attività delle altre sezioni.
Art. 3 - Sede
L'associazione ha sede in CARRARA (MS), Viale XX Settembre
n.° 46. Potranno essere costituite sedi secondarie su tutto
il Territorio Nazionale.
Art. 4 - Soci
Gli associati sono identificati in quattro categorie:
1. Soci Simpatizzanti;
2. Soci Ordinari;
3. Soci Fondatori;
4. Soci Onorari.
Sono Soci Simpatizzanti tutti coloro che sono accolti come
tali dal Consiglio Direttivo. Possono essere Soci
Simpatizzanti anche i minorenni previa autorizzazione dei
genitori o di chi fa le veci. I Soci Simpatizzanti possono
partecipare alle assemblee con diritto d'intervento ma non
hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che sono accolti come tali
dal Consiglio Direttivo. Possono essere Soci Ordinari anche
i minorenni previa autorizzazione dei genitori o di chi fa
le veci. I Soci Ordinari possono partecipare alle assemblee
con diritto di voto se maggiorenni. I Soci Ordinari per
poter ricoprire cariche sociali, devono possedere i seguenti
requisiti:
1. Essere maggiorenni;
2. Essere Soci Ordinari con almeno tre anni effettivi, da
computarsi dalla data d'accettazione riportata sul Libro
Soci.
Sono Soci Fondatori coloro che hanno contribuito alla
costituzione dell'Associazione "Alfa Victor " come risulta
dall'atto costitutivo del 01/08/1988 registrato a Carrara il
02/05/1990 al numero 00615 atti III. I Soci Fondatori hanno
gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari.
Sono Soci Onorari coloro che per i loro meriti morali e
civili abbiano meritato tale riconoscimento da parte del
Consiglio Direttivo che attribuisce tale qualifica.
La carica del Socio Onorario è solo una qualifica di merito
quindi è svincolata da ogni attività o impegno di circolo e
la tessera è concessa gratuitamente.
Il Socio Onorario dietro incarico del Consiglio Direttivo
può rappresentare l'Associazione.
Gli associati non in regola con il versamento delle quote
d'iscrizione annuali non hanno diritto di partecipare alle
assemblee e frequentare i locali dell'associazione.
L'associato può recedere dall'associazione mediante
dichiarazione di recesso, da comunicarsi per iscritto al
Consiglio Direttivo, con effetto dallo scadere dell'anno in
corso.
La qualità d'associato si perde per decesso, dimissioni,
morosità e indegnità; la morosità sarà dichiarata dal
Consiglio Direttivo, l'indegnità sarà sancita dal Collegio
dei Probiviri.
La qualifica d'associato decade quando vengono meno le
condizioni che ne hanno determinato la nomina. Tale
decisione sarà presa dal Consiglio Direttivo e approvata dai
Probiviri.
In casi particolari il Consiglio Direttivo può decedere di
non rendere note all'Assemblea le motivazioni di
provvedimenti nei confronti d'associati, pur restando
l'obbligo di redigere regolare verbale.
Gli associati che siano recessi o esclusi o che comunque
abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono
richiedere i contributi versati nè hanno alcun diritto sul
patrimonio dell'Associazione. Tutti gli associati sono
tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente
Statuto.
Art. 5 - Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione sarà costituito dalle quote
annuali d'iscrizione versate dagli associati, da eventuali
donazioni, lasciti o da proventi come consentito per Legge.
Art. 6 - Assemblee
Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. Gli associati
sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio
Direttivo almeno una volta l'anno mediante comunicazione
scritta diretta a ciascun associato, oppure mediante
affissione all'Albo dell'associazione dell'avviso di
convocazione contenete l'Ordine del Giorno almeno quindici
giorni prima di quello fissato per la riunione. L'assemblea
può altresì essere convocata per domanda firmata da almeno
un decimo degli associati a norma dell'Art. 20 del Codice
Civile. L'assemblea può essere convocata anche fuori della
sede. L'assemblea Ordinaria delibera sul bilancio consuntivo
e preventivo, sulla nomina dei componenti del Consiglio
Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei
Revisori dei Conti e su tutto quant'altro a lei demandato
per Legge o per Statuto. Con la medesima forma
dell'assemblea Ordinaria, è convocata ogni qualvolta il
Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, l'Assemblea
Straordinaria, la quale delibera sulle modificazioni dello
Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea Ordinaria delibera validamente in prima
convocazione a maggioranza dei voti con l'intervento di
almeno la metà degli associati; in seconda convocazione
delibererà a maggioranza assoluta dei voti qualunque sia il
numero dei presenti. Nelle deliberazioni d'approvazione del
bilancio ed in quelle che riguardino le loro responsabilità
gli amministratori non hanno diritto di voto. L'Assemblea
Straordinaria delibererà, sia in prima che in seconda
convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti
degli associati se trattasi di delibere relative allo
scioglimento dell'associazione, mentre se trattasi di
delibere relative a modifiche dello Statuto occorrerà la
presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Gli associati
possono farsi rappresentare da altri associati anche se
membri del Consiglio tranne nei casi d'approvazione di
bilanci e di deliberazioni in merito a responsabilità di un
Consigliere. Ciascun associato con il diritto di voto non
può portare più di una delega che deve essere conferita per
iscritto. L'assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio Direttivo in mancanza, dal Vice Presidente. In
assenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo,
l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente
dell'assemblea nomina un Segretario e se lo ritiene
opportuno due Scrutatori. Spetta al Presidente
dell'assemblea di costatare la regolarità delle deleghe e in
genere il diritto d'intervento all'assemblea. Delle riunioni
d'assemblea si redige processo verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli
Scrutatori. A giudizio del Consiglio Direttivo, salvo
posizione da parte di un decimo degli associati, le
deliberazioni oggetto delle assemblee ordinarie e
straordinarie, possono essere assunte anche mediante voto
trasmesso per lettera. A tale scopo il Consiglio Direttivo
provvederà a trasmettere a chi lo richieda l'Ordine del
Giorno con la richiesta di voto positivo o negativo. Ciascun
associato potrà manifestare il suo voto mediante
l'apposizione di una croce nell'apposita casella inoltrando
alla Sede Sociale, a mezzo raccomandata a mano o postale, la
propria scheda di votazione. Il Consiglio Direttivo
comunicherà, mediante avviso affisso all'albo, presso la
Sede, il giorno per lo scrutinio che avverrà pubblicamente.
Art. 7 - Amministrazione
L'Amministrazione ordinaria e straordinaria
dell'associazione è demandata al Consiglio Direttivo. Il
Consiglio direttivo è composto da cinque membri, all'interno
dei quali sono eletti:
* Un Presidente;
* Un Vice Presidente;
* Un Consigliere Tesoriere;
* Due Consiglieri Semplici.
I Membri del Consiglio Direttivo sono responsabili verso
l'associazione secondo le norme sul mandato nei limiti
disposti dall'Art. 18 del Codice Civile. I componenti del
Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche in altri
circoli o associazioni aventi attività analoghe o similari.
Il consiglio Direttivo può conferire procura per
l'espletamento degli atti deliberati solo a componenti del
Consiglio stesso ad eccezione del Socio Onorario. Spetta al
Consiglio Direttivo nominare un Segretario Generale con
funzioni varie demandate dal Consiglio. E' di competenza del
Segretario Generale controllare periodicamente la casella
postale, la cassetta della posta fuori della sede e
provvedere a distribuire la posta a chi di competenza. Egli
dovrà altresì provvedere a controllare lo stato della
biblioteca, dei mezzi e di tutte le attrezzature
dell'associazione, svolgere le funzioni di segreteria e
tutti gli incarichi di volta in volta demandati dal
Direttivo, dai Probiviri e dall'Assemblea stessa. Il
Presidente nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del
Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla
prima riunione. Nessun compenso è dovuto ai membri del
Consiglio Direttivo. Il Consiglio si riunisce tutte le volte
che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta
richiesta da almeno due dei suoi membri o comunque almeno
una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio
consuntivo e preventivo ed alle quote sociali. Per la
validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva
della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Ciascun membro a
diritto ad un voto, a parità di voti prevale il voto del
Presidente. Il Consiglio è presieduto dal presidente ed in
sua assenza dal Vice Presidente. Il Consigliere che non
partecipa a tre riunioni nell'arco di tempo di un anno si
ritiene, a tutti gli effetti, decaduto dalla carica. I
Consiglieri rimangono in carica per tre anni consecutivi. In
caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio
provvede immediatamente a convocare l'assemblea per la
nomina di un nuovo Consigliere che rimarrà in carica fino
alla data del mandato del predecessore. La convocazione del
Consiglio Direttivo avviene per posta da inviarsi a cura del
segretario almeno sette giorni prima della data stabilita
per la riunione. La convocazione dovrà essere corredata da
dettagliato Ordine del Giorno. Nei casi d'urgenza la
convocazione del Consiglio Direttivo può avvenire a mezzo
telefono, o qualsiasi altro mezzo, in tal caso l'Ordine del
giorno, oltre ad essere comunicato a voce, sarà letto dal
Presidente all'inizio della riunione.
Art. 8 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri
ed è nominato dall'assemblea ordinaria degli associati. Il
Collegio vigila sulla gestione dell'associazione. I
componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni
del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, visionare i
libri sociali e redigono almeno semestralmente un verbale
sui controlli effettuati. Le cariche contemporanee di
Consigliere, Revisore, Proboviro sono reciprocamente
incompatibili. Il Collegio nomina al suo interno, un
Presidente al quale spetta il compito di convocare almeno
semestralmente il Collegio e presiedere le riunioni dello
stesso. I Revisori dei Conti redigono annualmente una
relazione che accompagna il bilancio per l'approvazione
dello stesso da parte dell'assemblea ordinaria. I Revisori
dei Conti rimangono in carica tre anni e nessun compenso è
dovuto ai membri del Collegio.
Art. 9 - Collegio dei Probiviri
Per ogni eventuale controversia che potesse sorgere tra gli
associati, o tra questi e l'associazione od il Consiglio
Direttivo, in dipendenza del presente Statuto, la soluzione
deve essere demandata unicamente al Collegio dei Probiviri,
nominato come in appresso, che deciderà quale amichevole
compositore, con dispensa da ogni formalità. Il Collegio dei
Probiviri è composto di tre membri, eletti dall'assemblea
per durata di un triennio, nessun compenso è a loro dovuto.
Art. 10 - Varie
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
Statuto, valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile
e Leggi Speciali riguardanti la materia e nel Regolamento
Interno redatto dal Consiglio Direttivo. Addivenendosi a
scioglimento dell'associazione il patrimonio dovrà essere
devoluto ad altre associazioni o enti non commerciali non
aventi finalità di lucro.